In breve
Avere sede fuori dall’UE non significa dover rifiutare tutti i clienti europei. Ai sensi dell’articolo 61 di MiCA, un’impresa cripto extra-UE può prestare, senza autorizzazione come CASP, servizi transfrontalieri per le cripto-attività a un cliente stabilito o situato nell’UE – a condizione che il cliente si sia rivolto all’impresa di sua esclusiva iniziativa e che l’impresa non abbia fatto nulla, direttamente o tramite terzi, per attirarlo. Potete prestare il servizio richiesto; non potete invece fare pubblicità rivolta al pubblico europeo, tornare a sollecitare il cliente in seguito né vendergli qualcosa di nuovo. Il resto è una questione di prova.
Ora che il regolamento relativo ai mercati delle cripto-attività (MiCA) si applica pienamente e i periodi transitori nazionali sono scaduti, exchange, broker e fornitori di wallet offshore si sentono dire di solito una di queste due cose: «con i clienti dell’UE non si può più lavorare» oppure «basta aggiungere un disclaimer». Sono entrambe sbagliate. Il regolamento lascia a un’impresa di un paese terzo non autorizzata un margine reale, anche se ristretto, per servire clienti europei, purché l’iniziativa parta davvero dal cliente. Questo articolo ne chiarisce i confini. Se una banca, un prestatore di servizi di pagamento o una piattaforma partner chiede una risposta scritta riferita al vostro modello di business, Eesti Firma redige pareri legali sulla reverse solicitation ai sensi dell’articolo 61 – ne parliamo alla fine dell’articolo.
Cosa significa reverse solicitation in MiCA
La reverse solicitation (talvolta detta reverse enquiry; negli orientamenti ESMA in italiano si parla di «iniziativa esclusiva del cliente») è la situazione in cui un cliente si rivolge a un prestatore di servizi interamente di propria iniziativa, senza alcuna attività di marketing o sollecitazione da parte del prestatore. Il concetto deriva dalla normativa UE sui servizi di investimento (MiFID II) e MiCA, all’articolo 61, estende alle cripto-attività questa esenzione basata sull’iniziativa del cliente.
È un punto essenziale, perché MiCA si applica in base a dove si trova il cliente, non l’impresa. Il regolamento disciplina dieci servizi per le cripto-attività – dallo scambio e dalla custodia fino ai trasferimenti e alla consulenza – e, ai sensi dell’articolo 59, chiunque li presti a titolo professionale a clienti nell’UE deve ottenere in uno Stato membro un’autorizzazione MiCA come prestatore di servizi per le cripto-attività (CASP), valida in tutto lo Spazio economico europeo (SEE). Non esiste un regime di equivalenza per i paesi terzi: una registrazione nel paese d’origine – che si tratti di una licenza MSB (money services business) o di una registrazione VASP all’estero – non dà alcun diritto di servire clienti europei. Un exchange, un broker o un fornitore di wallet extra-UE con utenti nell’UE rientra quindi nell’ambito di applicazione territoriale di MiCA, a meno che l’articolo 61 non lo escluda.
L’articolo 61, paragrafo 1, esonera dall’obbligo di autorizzazione in un solo caso. Quando un cliente stabilito o situato nell’UE richiede, di sua esclusiva iniziativa, un servizio per le cripto-attività a un’impresa di un paese terzo – ossia un’impresa che avrebbe bisogno di un’autorizzazione MiCA se la sua sede centrale o la sua sede legale si trovasse nell’UE –, l’obbligo non si applica alla prestazione di quel servizio a quel cliente, compreso il rapporto direttamente connesso.
Il testo stesso del regolamento chiude poi le scappatoie più evidenti. Se l’impresa – o un soggetto che agisce per suo conto o che ha stretti legami con essa, oppure qualsiasi persona che agisce per conto di tale soggetto – sollecita clienti o potenziali clienti nell’UE, indipendentemente dal mezzo di comunicazione utilizzato, il servizio non si considera prestato su iniziativa del cliente. Ciò vale nonostante qualsiasi clausola contrattuale o di esclusione della responsabilità di segno contrario. Inoltre, l’iniziativa del cliente non autorizza l’impresa a proporgli nuovi tipi di cripto-attività o di servizi.
L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) descrive l’articolo 61 come un divieto di sollecitare clienti europei, soggetto a un’eccezione limitata, e i suoi orientamenti sulla reverse solicitation precisano cosa significhi in pratica. L’esenzione opera cliente per cliente: non è uno status dell’impresa, ma un argomento difensivo che essa può far valere per ogni rapporto avviato su iniziativa del cliente.
Cosa può fare un’impresa cripto extra-UE senza autorizzazione MiCA
Un prestatore cripto di un paese terzo che non si rivolge al mercato dell’UE può, senza autorizzazione MiCA:
- Accettare un cliente europeo che vi ha trovato da solo – con una propria ricerca, su consiglio di un conoscente o grazie a una recensione a cui siete estranei –, rispondere alla sua richiesta e prestargli il servizio richiesto, compreso il rapporto continuativo che ne deriva.
- Mostrargli in quel momento cripto-attività o servizi dello stesso tipo. A un cliente che chiede di acquistare un determinato token si possono mostrare token simili nell’ambito della stessa operazione.
- Mantenere un sito web neutrale dal punto di vista giurisdizionale, in una lingua di uso comune nella finanza internazionale, senza domini nazionali dell’UE, sottodirectory dedicate all’UE, SEO mirata all’UE o localizzazione per i mercati europei.
- Pubblicare contenuti puramente divulgativi e partecipare a eventi di settore, purché il pubblico non venga indirizzato verso i vostri servizi, il vostro sito o un modulo di registrazione.
- Applicare il blocco geografico agli indirizzi IP dell’UE e non offrire la vostra app negli store dell’UE, come misura precauzionale. MiCA non lo richiede, ma l’ESMA lo considera un elemento a dimostrazione del fatto che non sollecitate clienti tramite il vostro sito o la vostra app.
Cosa si considera sollecitazione: gli esempi dell’ESMA
L’ESMA interpreta la sollecitazione in senso ampio e tecnologicamente neutro. Ciascuna delle pratiche seguenti è considerata sollecitazione di clienti nell’UE ed esclude i rapporti interessati dall’esenzione per iniziativa esclusiva del cliente:
| Marketing verso l’UE | Tramite terzi | Dopo l’arrivo del cliente |
|---|---|---|
| Annunci digitali con targeting geografico sugli utenti dell’UE; sponsorizzazione di un evento sportivo, di un roadshow o di una fiera nell’UE | Pagare un influencer o un content creator con sede nell’UE perché vi promuova, o trarre vantaggio da un affiliato o da un procacciatore d’affari che lo fa | Notifiche push o e-mail dopo la prima operazione che invitano il cliente a operare di nuovo o a consultare le cripto-attività di tendenza – anche un mese dopo, anche sulla stessa cripto-attività |
| Un dominio nazionale dell’UE (.de, .fr), sottodirectory in lingue dell’UE o link building con targeting geografico | Il vostro logo o un backlink sul sito di un affiliato nell’UE, regolamentato o meno | Offrire un pacchetto di servizi a un cliente che ne ha chiesto uno solo |
| Un sito in una lingua dell’UE non di uso comune nella finanza internazionale, senza un mercato extra-UE che lo giustifichi | Una banca, un’impresa di investimento o un istituto di pagamento regolamentati nell’UE che vi indirizzano clienti – anche quell’istituto viola le norme, che appartenga o meno al vostro gruppo | Promuovere un tipo diverso di cripto-attività: meme coin a un cliente arrivato per una stablecoin, o un utility token a chi cercava un token di moneta elettronica |
La tabella poggia su tre principi. Un disclaimer sulla reverse solicitation nei termini di servizio, o una casella spuntata al momento della registrazione, da solo non serve a nulla: il regolamento lo dice espressamente e l’ESMA guarda ai fatti. Non conta chi sollecita: un contratto, un’intesa informale o un vantaggio di qualsiasi tipo bastano a legare il terzo a voi, e nemmeno l’assenza di un compenso esclude questo legame. Infine, la nozione di «stesso tipo» va intesa in senso stretto: utility token, token collegati ad attività e token di moneta elettronica sono tipi diversi, così come le cripto-attività liquide e illiquide. Le offerte dello stesso tipo sono ammesse solo nel contesto della richiesta iniziale, mai come campagna successiva.
Policy di reverse solicitation e documentazione: l’onboarding di un cliente UE passo per passo
L’esenzione dipende dai fatti, e questi devono essere documentati prima che il conto venga attivato. Una procedura di onboarding praticabile e conforme a MiCA per un prestatore cripto extra-UE è la seguente:
- Registrate il primo contatto – data, canale, che cosa ha chiesto esattamente la persona (così da potervi confrontare le offerte successive) e come dice di avervi trovato.
- Utilizzate un questionario di onboarding che chieda come il cliente ha conosciuto l’impresa e se vi abbiano avuto un ruolo promozioni, affiliati o segnalazioni.
- Ottenete dal cliente una dichiarazione con cui attesta di agire di propria iniziativa – e trattatela come un elemento di prova tra gli altri, non come la prova decisiva. Una dichiarazione non può sanare una pubblicità che abbia raggiunto il cliente in precedenza.
- Fate esaminare il fascicolo dalla funzione compliance, confrontandolo con i vostri dati di marketing e con l’elenco dei partner, e fatelo approvare prima dell’attivazione.
- Aspettate che sia il cliente a chiedere prima di fornirgli qualcosa di nuovo. Se vuole un altro servizio, l’iniziativa deve partire di nuovo da lui.
Alla base di questa procedura ci sono tre documenti: una policy scritta di reverse solicitation per i clienti UE/SEE (il documento che banche e partner chiederanno di vedere), una policy di marketing e targeting geografico con controlli effettivamente operativi, e una policy su affiliati e procacciatori d’affari che vieti ai partner, qualunque sia la forma dell’accordo, di promuovervi presso persone nell’UE. Per un’impresa orientata al proprio mercato nazionale, l’attività europea deve restare marginale e non diventare un canale di accesso al mercato UE.
Quando la reverse solicitation non basta
Ci si aspetta che le autorità nazionali cerchino prefissi telefonici e domini dell’UE, monitorino il marketing sui social media, svolgano indagini presso i consumatori e diano seguito a reclami e segnalazioni degli informatori. Un’impresa la cui crescita dipende dai volumi europei non può fondarla sull’articolo 61: l’esenzione non è scalabile e nessun insieme di policy può cambiare questo dato. Per queste imprese le strade sono un’autorizzazione MiCA in uno Stato membro, la distribuzione tramite un partner autorizzato nell’UE o la limitazione dell’accesso dall’UE.
Come confermare per iscritto la vostra posizione sulla reverse solicitation
Una volta che un’impresa di un paese terzo si è organizzata in questo modo, resta di solito una domanda che arriva dall’esterno: una banca, un istituto di pagamento o una piattaforma controparte chiede come l’impresa possa servire legittimamente clienti europei senza autorizzazione MiCA. Un breve parere legale sulla reverse solicitation risponde a questa domanda per il modello specifico dell’impresa: se i suoi servizi siano davvero servizi per le cripto-attività, se si tratti di un’impresa di un paese terzo senza presenza nell’UE, se le sue policy e il suo processo di onboarding rispettino l’articolo 61 e gli orientamenti dell’ESMA, e da quali condizioni operative dipenda la conclusione. Eesti Firma ha redatto pareri di questo tipo per imprese cripto extra-UE le cui controparti li richiedevano. Se invece i fatti indicano la necessità di un’autorizzazione, ve lo diciamo chiaramente e possiamo redigere il set di policy o occuparci dell’autorizzazione CASP; la nostra guida a MiCA e le nostre FAQ su MiCA illustrano questo percorso.
Domande frequenti
Sì, ogni volta che presta servizi per le cripto-attività a clienti stabiliti o situati nell’UE o nel SEE. Il luogo di costituzione dell’impresa non conta; l’unica esenzione è quella dell’articolo 61, per i clienti che si sono rivolti all’impresa di loro esclusiva iniziativa.
Sì, ma si applica rapporto per rapporto e solo se il cliente si è rivolto all’impresa di propria iniziativa. Gli utenti acquisiti tramite pubblicità, affiliati o promozione negli store di app dell’UE non sono coperti, indipendentemente da quanto tempo siano clienti.
Da soli, no. L’articolo 61 stabilisce che i disclaimer non possono prevalere sui fatti e l’ESMA richiede una valutazione fattuale. La dichiarazione deve essere accompagnata da un registro del primo contatto, da un questionario di onboarding e da una verifica della compliance.
Sì, se la richiesta è davvero sua; l’impresa non può sollecitarla. Un cliente che torna spontaneamente per un nuovo servizio avvia un nuovo rapporto su propria iniziativa, che va documentato come il primo.